Sinistra Liberale

Documento ~ Statuto Sinistra Liberale

1/1/07

Articolo 1
Denominazione
Č costituito, nella forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un movimento politico nazionale di donne e di uomini denominato "Sinistra Liberale".
Il Movimento ha carattere democratico e volontario e non ha finalità di lucro. Esso ha sede in Roma; ha durata illimitata salvo delibera di scioglimento anticipato assunta a maggioranza assoluta dei partecipanti all’Assemblea nazionale.
Esso si costituisce altresì in Associazione di tendenza ai sensi dell’ art 10 dello Statuto nazionale dei DS.

Articolo 2
Scopi e finalità
Sinistra Liberale si ispira al liberalismo democratico ed inclusivo indicato nel documento “Nessuno Escluso” ,ed ai principi federalisti europei del Manifesto di Ventotene. Si propone di costruire una rete italiana ed europea di liberali progressisti che collabori stabilmente con le altre forze riformiste. Intende contribuire alla trasformazione dell’Ulivo in Partito Democratico.

Articolo 3
Attività
Per raggiungere i suoi scopi, il Movimento:
• Intraprende ogni utile iniziativa politica e culturale;
• Promuove ricerche, dibattiti, seminari, corsi, convegni, congressi, manifestazioni ed ogni altra iniziativa culturale e politica idonea allo sviluppo del Movimento e alla nascita del partito democratico;
• Edita pubblicazione a stampa, audiovisivi e multimediali, utilizzando anche canali e reti telematiche, eventualmente anche beneficiando dei contributi previsti da leggi dello Stato o delle Regioni;
• Stipula contratti e convenzioni con persone fisiche e/o giuridiche ed enti di diritto pubblico e/o privato.

Articolo 4
Articolazione territoriale
Il Movimento è organizzato su base territoriale mediante associazioni regionali, provinciali e comunali, riconosciute dal Consiglio Federale , su proposta dell’esecutivo nazionale.

Articolo 5
Organi nazionali
Sono organi del movimento:
- L’Assemblea nazionale - il Consiglio federale - l’Esecutivo - il Coordinatore - il Collegio dei garanti - i Revisori dei conti.
Essi durano in carica tre anni.
Negli organi collegiali è garantita una equilibrata rappresentanza di genere
Il movimento favorisce la rappresentanza delle nuove generazioni garantendone la presenza negli organi collegiali.

Articolo 6
Assemblea nazionale
L’assemblea nazionale è l’organo di massima rappresentanza politica; è composta da tutti gli iscritti.
Sono compiti dell’assemblea:
• Definire ed aggiornare gli indirizzi politico-programmatici e le strategie del movimento;
• Deliberare eventuali modifiche dello Statuto con maggioranza assoluta;
• Eleggere il Coordinatore e i componenti del Consiglio Federale;
• Eleggere i Revisori dei conti;
• Eleggere 3 componenti del Collegio dei Garanti
L’assemblea si riunisce, di norma, una volta l’anno su temi di particolare rilievo culturale o politico; ogni tre anni l’assemblea procede anche al rinnovo degli organi nazionali.
L’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto; le deliberazioni sono adottate a maggioranza di partecipanti al voto.

Articolo 7
Consiglio Federale
Il Consiglio Federale è l’organo di direzione del movimento nel quadro degli indirizzi deliberato dall’Assemblea nazionale; esso è composto dai Coordinatori regionali, da 30 componenti eletti dall’assemblea nazionale, dal Coordinatore e dai componenti il Collegio dei Garanti.

Spetta al Consiglio Federale assumere ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo del movimento nell’ambito degli indirizzi definiti dall’assemblea nazionale, formulare proposte e documenti da sottoporre all’Assemblea nazionale, eleggere al proprio interno un Ufficio di Presidenza del Consiglio composto da 3 membri, su proposta del Coordinatore fissare il numero ed eleggere i componenti dell’Esecutivo nazionale, promuovere un Coordinamento degli Eletti del movimento , fissare le quote associative annuali ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del movimento riservandone una quota allo sviluppo del movimento nel territorio, approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale, deliberare su ogni questione non espressamente riservata all’Assemblea nazionale.

Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione dell’ Ufficio di Presidenza almeno due volte l’anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti, o il Coordinatore nazionale; il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei partecipanti al voto.

Articolo 8
Esecutivo nazionale
L’esecutivo nazionale è l’organo di gestione ordinaria del movimento; ne dirige l’attività nell’ambito degli indirizzi politici e delle scelte programmatiche decise dal Consiglio Federale; predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, da inviare al comitato di tesoreria dei DS, da sottoporre all’approvazione del consiglio federale .

Il numero dei suoi componenti tra i quali il responsabile organizzativo, il tesoriere, il coordinatore è stabilito dal Consiglio Federale, e non può essere inferiore a sette e superiore a tredici.

L’esecutivo si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno sei volte l’anno. Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti, a maggioranza dei partecipanti al voto.

Articolo 9
Il Coordinatore
Il Coordinatore ha la rappresentanza politica del movimento.
Nomina, sentito l’esecutivo nazionale, il tesoriere.
Egli può delegare anche in via permanente, per materie o per singoli atti altri componenti dell’esecutivo nazionale.
Il Coordinatore ha la rappresentanza legale del movimento per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare, anche in via permanente al Tesoriere. Il tesoriere, disgiuntamente dal Coordinatore Politico, ha la firma sociale per tutti gli adempimenti necessari per: l’apertura dei conti correnti bancari e postali, nonché la registrazione, edizione e spedizione delle pubblicazioni di proprietà del Movimento da esso comunque curate.
La delega del Coordinatore si intende validamente attribuita mediante scrittura privata dal medesimo sottoscritta, senza necessità di autenticazione della firma, né di registrazione del relativo atto, salvo diversa disposizione legislativa.

Articolo 10
Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è l’organo di garanzia del movimento. Esso è composto da 3 componenti eletti a maggioranza assoluta dall’ Assemblea Nazionale, su proposta dell’esecutivo nazionale, fra persone di riconosciuto prestigio nella storia, nell’esperienza organizzata del liberalismo democratico.
Il Collegio dei garanti elegge al proprio interno un presidente.
Il Collegio dei garanti tutela l’identità politico culturale del movimento con gli atti e le iniziative ritenute più opportune.
Il Collegio dei Garanti funziona anche come Collegio dei probiviri per ogni controversia, a qualsiasi livello del movimento.

Articolo 11
Revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi ad essa collegati provvedendo a redigere una apposita relazione in occasione della presentazione dei bilanci annuali.
I revisori sono eletti dall’assemblea nazionale fra persone professionalmente idonee.
Il collegio è composto da tre revisori effettivi e due supplenti.

Articolo 12
Norme transitorie e finali
L’elezione degli organi di cui al presente statuto, per il primo mandato, è demandata in via eccezionale all’esecutivo nazionale, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento, ai soli fini della partecipazione alla vita del Partito dei Democratici di Sinistra allo Statuto dei Democratici di Sinistra, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia secondo la propria graduazione.
Le modifiche allo Statuto che si dovessero rendere necessarie a seguito di un nuovo Statuto dei Democratici di Sinistra e da nuove disposizioni di legge sono demandate all’approvazione del Consiglio Federale a maggioranza dei componenti.
Le norme transitorie, esaurita la loro funzione sono cancellate dallo Statuto.

File allegato: [ Statuto_Sinistra_Liberale.pdf ]


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